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La riserva di legge, inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall’articolo 70.

Si distinguono, comunque, vari tipi di riserva di legge:

  • riserva di legge ordinaria: la materia può essere disciplinata dalla legge e da atti aventi forza di legge.
    • assoluta: la materia deve essere regolata integralmente dalla legge. Ad esempio l’art. 13.2 ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.
    • relativa: i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono essere stabiliti dalla legge (art. 97.1)
    • rinforzata: la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto o procedimento ben preciso. (art. 16)
  • riserva di legge formale: nella materia può intervenire la legge del Parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge, come decreti legge o decreti legislativi, del governo (art. 80, art. 81). Di fatto, poi, le materie disciplinate da riserva di legge formale sono quelle coperte da riserva di assemblea (art. 72 comma IV). la riserva di legge formale è tipica dei casi in cui si vuole riservare al solo parlamento la possibilità di adottare un determinato atto, ed è dunque soprattutto utilizzata per quanto riguarda gli atti autorizzatori dell’assemblea. Basti pensare alla legge di Bilancio, la cui natura autorizzatoria è sottolineata dalla stessa Costituzione all’art. 81. La stessa ratio impone di considerare riserva di legge formale la conversione di decreti legge, così come la delega della funzione legislativa nel caso di adozione di decreti legislativi: infatti, non fosse imposta una simile riserva, si potrebbe in questi casi procedere con atti aventi forza di legge, falsando in modo inaccettabile la natura dei rapporti tra l’esecutivo e il legislativo.

Sulla riserva di legge non ero ferratissimo. Ora va meglio direi!!!