Con la direttiva MiFID sono emersi nuovi sistemi di negoziazione organizzati (multilateral trading facilities, MTF) gestiti non solo dalle società che già gestiscono i mercati regolamentati, ma anche da imprese d’investimento.

MtF ?

Lo sviluppo delle piattaforme multilaterali alternative per la negoziazione è dovuto a fattori di natura giuridica ed economica. Vediamo quali sono e perchè.

In sede Unione Europea, diversi Paesi membri hanno aderito ad un ordinamento di sistemi di scambio di matrice privatistica, più concorrenziale dei precedenti sistemi centralizzati di mercato d’origine statale.

La Direttiva 93/22/CE, che prevedeva l’obbligo di concentrazione degli scambi su mercati regolamentati, dettava legge sugli scambi da effettuarsi al di fuori dei mercati stessi: soltanto alcuni strumenti soggetti ad alcune condizioni (liquidità, orario…) potevano esser scambiati al di fuori dei mercati stessi.

La riserva d’esercizio dei servizi d’investimento ad una ristretta cerchia d’intermediari consentiva l’esecuzione, stabile o occasionale, al proprio interno, degli ordini ricevuti dalla clientela.

Lo sviluppo delle reti telematiche e dei sistemi di collegamento ha portato alla creazione di nuove
piattaforme di negoziazione.

Secondo la definizione di sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’art 5 del T.U.F. gli MTF si configurano come

sistemi che permettono l’incontro al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti.

Analizzando il testo del TUF si notano diverse sovrapposizioni ed analogie rispetto alla realtà precedente: le società di gestione dei mercati regolamentati possono istituire (previa autorizzazione Consob) e gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione.

Da sottolineare che la definizione di MTF ricalca in parte l’esatta definizione di mercato regolamentato: entrambi sono sistemi, ovvero mercati che comprendono regole e piattaforma di negoziazione. Entrambi non sono tenuti a gestire un sistema tecnico di “matching” degli ordini (si veda il 6° Consideranda della direttiva MiFID 2004/39/CE).

I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono ed attuano “regole e procedure trasparenti e non discrezionali” al fine di garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonchè criteri obiettivi per l’esecuzione efficace degli ordini.