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	<title>PiccoloSocrate &#187; Consob</title>
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	<description>Chi getta semi al vento, farà fiorire il cielo</description>
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		<title>Piccole (ma non nane) super-indebitate e controllate da pochi</title>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono le società quotate nel nostro mercato borsistico: mediamente piccole, con utili in leggera flessione (mentre qualcuno si aspettava il botto del +20%), molto indebitate e controllate da poche famiglie straricche. Lo ha detto il signor Vegas (boss della Consob) nel discorso della consueta &#8220;Relazione per l&#8217;anno 2010&#8243;. Ma è una cantilena che sentiamo da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono le società quotate nel nostro mercato borsistico: mediamente piccole, con utili in leggera flessione (mentre qualcuno si aspettava il botto del +20%), molto indebitate e controllate da poche famiglie straricche.</p>
<p><a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/piccole-ma-non-nane.html"><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2011/05/piccoli-ma-non-nani.jpg" alt="" title="Piccoli ma non nani" width="430" /></a></p>
<p>Lo ha detto il signor Vegas (boss della Consob) nel discorso della consueta &#8220;Relazione per l&#8217;anno 2010&#8243;. Ma è una cantilena che sentiamo da sempre. <span id="more-8566"></span> </p>
<p>I limiti del mercato azionario sono espressi nelle cifre della relazione Consob: fra eccesso di concentrazione del capitale, indebitamento eccessivo e dimensioni ridotte, nel 2010 le società quotate a Milano hanno visto ridurre gli utili. E le famiglie continuano a tenersi lontane dai listini.</p>
<h3>RITRATTO DELLA BORSA ITALIANA</h3>
<p>Il listino è sempre stato così: in Italia non esiste la public company sul modello anglosassone (anche se qualcuno ci sta provando). Da 150 anni abbiamo soltanto piccole imprese &#8211; quasi tutte nate dal lavoro di famiglie &#8220;allargate&#8221;. Nonostante qualche virtuoso esempio di <em>propriet&agrave;</em> che apre ai manager esterni, i difetti delle aziende italiane non son mai cambiati. Il paragone con l&#8217;estero non si può fare per motivi precise volontà politiche diverse (leggi: manovre fiscali pro-indebitamento).</p>
<h3>LISTINO BANCO-CENTRICO</h3>
<p>Quando dall&#8217;America arriva qualche brutta notizia per le banche, i titoli dei principali gruppi bancari virano verso il basso, trascinandosi impietosamente tutto il listino. D&#8217;altronde, <em>ça va sans dire</em> i flottanti delle banche rappresentano la parte preponderante delle azioni presenti sul mercato, ovvio quindi che gli indici ne risentano. </p>
<h3>TAGLI SUI BONUS 2009 PER I MANAGER</h3>
<p>L&#8217;unico dato che comincia a piacermi è il <strong>taglio netto sui superbonus dei manager</strong>: nel 2007 l&#8217;intero sistema delle quotate ha pagato super-stipendi 87 milioni contro i soli 45 del 2009. Ottimo trend in calo proprio come quello della voce &#8220;compensi per gli amministratori&#8221; passato dai 345 milioni del 2009 ai soli 255 del 2010 !</p>
<p>Per ulteriori approfondimenti, ecco la  <a href="http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/relazione.html">Relazione 2010 Consob</a> (divisa per punti per una rapida consultazione). Per i più scettici, è disponibile l&#8217;<a href="http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/storico_relazioni.html">archivio storico relazioni annuali Consob</a>. Buona lettura ! </p>
<h3>OK, COSA FARE?</h3>
<p>Assolutamente nulla ! Questo articolo non costituisce sollecitazione al risparmio verso i mercati borsistici esteri sebbene tutta la comunità finanziaria riconosca loro maggior efficienza (e migliori allineamenti dei prezzi alle informazioni disponibili) rispetto alla Piazzetta Affari.</p>
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		<title>Legge sulle Quote Rosa: dal 2012 più donne sulle poltrone dei Cda</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polemicando]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
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		<description><![CDATA[Consigli d&#8217;amministrazione e collegi sindacali cambieranno (in parte) sesso. Una nuova legge sessista obbliga ad avere almeno un quinto dei componenti dei Cda di sesso femminile (per i mandato 2012-2015). Dal 2018, le poltrone rosa saliranno almeno ad un terzo. In Senato 203 favorevoli e 14 contrari e 33 astenuti hanno craeto un privilegio femminile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consigli d&#8217;amministrazione e collegi sindacali cambieranno (in parte) sesso. Una nuova legge <em>sessista</em> obbliga ad avere almeno un quinto dei componenti dei Cda di sesso femminile (per i mandato 2012-2015). Dal 2018, le <strong>poltrone rosa</strong> saliranno almeno ad un terzo. </p>
<p><a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/quote-rosa-legge.html"><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2011/03/quote-rosa-parlamento.jpg" alt="" title="Quote Rosa" width="430" height="190" class="aligncenter size-full wp-image-8372" /></a></p>
<p>In Senato 203 favorevoli e 14 contrari e 33 astenuti hanno craeto un <strong>privilegio femminile</strong>. La trincea del <em>è una legge per ammodernare il paese</em> si riempie di onorevoli che si affrettano a salire sul carro dell&#8217;opinione pubblica.  Fossi donna m&#8217;incazzerei, e non poco.<span id="more-8365"></span></p>
<h3>NUMERO MINIMO DI DONNE</h3>
<p>Le &#8220;quote rosa&#8221; (1/5 dei componenti del consiglio d&#8217;amministrazione o dei collegi sindacali di società quotate o società controllate pubbliche non quotate)  andranno a regime con una percentuale di presenze femminili nelle stanze dei bottoni sin dal prossimo mandato (ossia entro il 2012, 2015 o il 2018 a seconda della durata in carica sancita nello Statuto dell&#8217;impresa).</p>
<h3>BECERO LIVELLAMENTO VERSO IL BASSO</h3>
<p>Se sulle poltrone del comando potevano sedere solo pochi eletti, con questo atto legislativo si impone la carica ad una donna, destituendo di diritto una persona che ne era meritevole (in un modo o nell&#8217;altro). <strong>Le donne valide si son sempre sedute nei Cda</strong>. Nell&#8217;epoca delle <em>veline</em> e dei <em>bunga bunga</em> mortifichiamo le persone di sesso femminile con l&#8217;ennesima umiliazione di una <em>poltrona importante</em> per il solo fatto di esser donna. </p>
<h3>DUE SCHIAFFI ALLE DONNE ARRIVATE IN ALTO</h3>
<p>Alle donne che son arrivate in alto arriva il primo schiaffo: a partire dal 2012 alcune <strong>colleghe dovranno avere la poltrona per di diritto e non per merito</strong>. Secondo &#8220;schiaffo&#8221;: <strong>la norma prevede le quote rosa per SOLI 3 mandati del consiglio d&#8217;amministrazion</strong>e (generalmente gli Statuti delle società sanciscono un periodo compreso tra 3 e 6 anni.) Quindi se le &#8220;veline di turno&#8221; combinano danni, almeno lo fanno per un periodo limitato. </p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2011/03/manager-pa-donne.jpg" alt="" title="manager-pa-donne" width="430" height="184" class="aligncenter size-full wp-image-8366" /></p>
<h3>SANZIONI SALATE PER CHI NON ADEMPIE</h3>
<p>A <a href="http://www.consob.it">Via Martini</a> hanno un altro compito: <strong>controllare le quote rosa</strong> e far partire le diffide entro 4 mesi dalla nomina del nuovo cda.Tanto per gravare ancora sul lavoro della <strong>Consob</strong> insomma. <strong>Per chi non si adegua</strong> c&#8217;è addirittura la <strong>decadenza del consiglio d&#8217;amministrazione</strong> (follia pura da applicarsi dopo la seconda diffida, 7 mesi dopo la prima) e <strong>multe salate</strong>. Da 100mila a 1 milione per le quote rosa non rispettate nei consigli d&#8217;amministrazione e da 20mila a 200mila per i collegi sindacali. Per le società pubbliche non quotate, ci penserà la Civit &#8211; Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l&#8217;Integrità delle amministrazioni pubbliche &#8211; di cui sinceramente ignoravo l&#8217;esistenza!</p>
<h3>UNA DICHIARAZIONE-CHICCA</h3>
<p>La senatrice Giuliana Carlino (Idv) ha dichiarato &laquo; raggiungere una parità effettiva tra uomini e donne sia nelle istituzioni che nella società é nell&#8217;interesse della &#8220;salute&#8221; della nostra democrazia, perché non é pensabile che la parte più numerosa dei cittadini italiani non sia adeguatamente presente in tutte le sedi in cui vengono prese decisioni per il funzionamento del nostro paese &raquo; Come <em>per dire</em>.. che senza f*ga non si prendono decisioni. </p>
<p>Un plauso alla <strong>Bonino, contraria</strong> alle <em>quote rosa</em> così impostate&#8230;</p>
<p>- &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; - &#8211; </p>
<h3>UPDATE DEL 29.06.2011: LEGGE APPROVATA !</h3>
<p>Che tristezza di paese ! La legge è stata approvata, per maggiori informazioni su questa <strong>finta guerra dei sessi</strong> per rivendicare diritti <em>ad cazzum</em> puoi consultare il <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-06-28/libera-definitivo-quote-rosa-130852.shtml?uuid=Aa9L6ejD">Sole</a>.</p>
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		<title>Come valutare l&#8217;adeguatezza di un operazione su strumenti finanziari?</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come posso fare per]]></category>
		<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>

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		<description><![CDATA[Questione spinosa: comprare titoli rischiosi mi è consentito in qualità di piccolo risparmiatore? Quali rischi comporta? Mentre oggi l&#8217;adeguatezza di un&#8217;operazione si valuta insieme all&#8217; appropriatezza, 10 anni fa si valutava solo la prima. Come capire se è veramente adeguato ciò che sto facendo, senza correre eccessivi rischi? Un prodotto assicurativo (la classica polizza assicurativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questione spinosa: comprare titoli rischiosi mi è consentito in qualità di <em>piccolo risparmiatore</em>? Quali rischi comporta? Mentre oggi l&#8217;adeguatezza di un&#8217;operazione si valuta insieme all&#8217; appropriatezza, 10 anni fa si valutava solo la prima.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7201" title="valutazione-adeguatezza-operazione" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2010/10/valutazione-adeguatezza-operazione.jpg" alt="" width="430" height="196" /></p>
<p>Come capire se è veramente adeguato ciò che sto facendo, senza correre eccessivi rischi? Un prodotto assicurativo (la classica polizza assicurativa &#8220;<em>tranquilla</em>&#8221; che investe il premio in chissà quali fondi per restituire il capitale a scadenza) è veramente adeguato alle mie necessità? <span id="more-7200"></span></p>
<h3>LEGISLAZIONE VIGENTE</h3>
<p>Secondo la legge, TUTTI gli intermediari sono obbligati a valutare l&#8217;adeguatezza delle singole operazioni disposte dagli investitori ai sensi dell&#8217;<a href="http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg11522.htm#Art._29">art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998</a>, dopo aver raccolto le informazioni sull&#8217;investitore in base all&#8217;<a href="http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg11522.htm#Art._28">art. 28</a> dello stesso Regolamento. La norma impone all&#8217;intermediario di valutare l&#8217;<strong>adeguatezza dell&#8217;operazione rispetto al profilo dell&#8217;investitore</strong>, predisponendo ed attivando a tal fine apposite procedure predefinite, che tengano conto delle caratteristiche oggettive dell&#8217;operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente.</p>
<p>Ogni cliente viene quindi &#8220;categorizzato&#8221; in base alle proprie caratteristiche e, al momento dell&#8217;inserimento di un&#8217;operazione, la stessa viene valutata in funzione a parametri quali <strong>tipologia, oggetto, frequenza e dimensione</strong>. Nel caso in cui l&#8217;operazione non fosse adeguata in relazione ad uno o più dei parametri sopra elencati, viene richiesto al Cliente di autorizzare esplicitamente l&#8217;esecuzione dell&#8217;operazione in oggetto e la stessa verrà registrata negli archivi dell&#8217;intermediario come operazione non adeguata.</p>
<h3>E LA VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA?</h3>
<p>Quando l’intermediario fornisce servizi diversi dalla gestione individuale di portafogli di investimento, dalla consulenza (in materia di investimento) e dalla mera esecuzione di ordini (che non è il trading online!) deve valutare anche  l’<strong>appropriatezza delle operazioni di investimento</strong>. Un’<strong>operazione di investimento è appropriata quando il cliente possiede il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi</strong> che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta.</p>
<h3>OK, QUINDI COME VALUTO L&#8217;ADEGUATEZZA?</h3>
<p>Questo è il vero punto ! Tipologia, oggetto, frequenza e dimensione si può facilmente riscontrare guardando il passato. Una casalinga di Voghera non dovrebbe aver investito in CDS o CURRENCY SWAP di importi elevati. Probabile invece che abbia agito per piccole quantità, con scarsa frequenza e per tipologie di strumenti finanziari standard (azioni, titoli di stato e &#8211; forse &#8211; obbligazioni corporate). Probabilmente sarà capitato che più di qualcuno abbia investito in bond argentini&#8230; magari anche con operazioni adeguate per tipologia, natura, frequenza e dimensioni: il problema lì è diverso. Avevano preso un emittente rischioso&#8230;</p>
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		<title>Se l&#8217;intermediario è in crisi Consob avvia il procedimento senza avviso</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/se-lintermediario-e-in-crisi-consob-avvia-il-procedimento-senza-avviso.html</link>
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		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Sproloqui saccenti]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei provvedimenti che riguardano i singoli soggetti presenti nel mercato finanziario si applicano i principi generali in tema di provvedimenti amministrativi (legge 241/1990), il primo dei quali è l&#8217;obbligo di informare i diretti interessati dell&#8217;avvio di un procedimento sfavorevole privato. In situazioni patologiche di un intermediario in crisi, alla Consob è concessa la deroga dell&#8217;obbligo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei provvedimenti che riguardano i singoli soggetti presenti nel mercato finanziario si applicano i principi generali in tema di provvedimenti amministrativi (<a href="http://www2.agcom.it/L_naz/L241_90.htm">legge 241/1990</a>), il primo dei quali è l&#8217;obbligo di informare i diretti interessati dell&#8217;avvio di un procedimento sfavorevole privato.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/05/consob_obbligo_comunicazione_avvio_procedimento.jpg" alt="Deroga dell&#039;obbligo di comunicazione dell&#039;avvio di procedimento" title="Deroga dell&#039;obbligo di comunicazione dell&#039;avvio di procedimento" width="430" height="175" class="alignnone size-full wp-image-4358" /></p>
<p>In situazioni <em>patologiche</em> di un intermediario in crisi, alla <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/consob">Consob</a> è concessa la deroga dell&#8217;obbligo di comunicazione, negando all&#8217;interessato di esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento stesso. Perchè ?<br />
<span id="more-4359"></span></p>
<p>Questa situazione si presenta principalmente nei procedimenti che si concludono la dichiarazione di crisi di un intermediario (una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_Intermediazione_Mobiliare">SIM</a>, per esempio).</p>
<p>In questi frangenti la deroga si giustifica perchè la diffusione della notizia della possibile adozione di provvedimenti di gestione della crisi potrebbe provocare il panico tra i risparmiatori e negli investitori, con conseguente corsa alla chiusura dei rapporti con l&#8217;intermediario, determinando una turbativa nei mercati.</p>
<p>Lo scopo della deroga è indirizzato anche a limitare le manovre di occultamento della <em>mala gestio</em> da parte degli amministratori, rendendo di fatto più complesso e laborioso il lavoro degli amministratori straordinari.</p>
<p>In particolare secondo l&#8217;articolo 24 della legge 241/1990 l&#8217;authority di via Martini 3 a Roma puo&#8217; precludere l&#8217;accesso ai documenti amministrativi ed ai dati in caso di attività coperte dal segreto d&#8217;ufficio in relazione alle attività di vigilanza &#8230; in barba al diritto d&#8217;accesso.</p>
<p>FONTE | Manuale di diritto del mercato finanziario, ISBN 88-14-14156-8</p>
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		<title>Le misure di trasparenza per la vendita di prodotti illiquidi</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/le-misure-di-trasparenza-per-la-vendita-di-prodotti-illiquidi-imposte-da-consob.html</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[MiFID]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti illiquidi]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

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		<description><![CDATA[Quando il cliente informato tratta prodotti finanziari standardizzati (azioni, titoli di stato, obbligazioni etc&#8230;) percepisce la maggior parte delle carattteristiche intrinseche. In capo all&#8217;intermediario rimane l&#8217;obbligo di trasparenza sui costi. In fase di proposizione di &#8220;prodotti finanziari illiquidi&#8221;, oltre alla canonica trasparenza ex ante in cui vengono fornite anche raccomandazioni operative e alla trasparenza ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando il cliente informato tratta prodotti finanziari standardizzati (azioni, titoli di stato, obbligazioni etc&#8230;) percepisce la maggior parte delle carattteristiche intrinseche. In capo all&#8217;intermediario rimane l&#8217;obbligo di trasparenza sui costi. </p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/03/trasparenza_bancaria_tutela_investitore_retail.jpg" alt="Trasparenza nell&#039;attività bancaria verso il cliente" title="Trasparenza nell&#039;attività bancaria verso il cliente" width="430" height="178" class="alignnone size-full wp-image-3431" /></p>
<p>In fase di proposizione di &#8220;prodotti finanziari illiquidi&#8221;, oltre alla canonica trasparenza <em>ex ante</em> in cui vengono fornite anche raccomandazioni operative e alla trasparenza <em>ex post</em> (consegna della scheda del prodotto) la <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/consob">Consob</a> raccomanda di scomporre l&#8217;operazione finanziaria nelle sue componenti semplici (<em>c.d unbundling</em>).<span id="more-3432"></span></p>
<p>L&#8217;<strong>operazione di unboundling</strong> permette la semplificazione dell&#8217;operazione che si sta per compiere: il cliente riesce quindi a <strong>comprendere i vari pezzetti del prodotto</strong> che sta per inserire nel proprio portafoglio e <strong>realizzare esattamente l&#8217;ammontare dell&#8217;esborso finanziario</strong>.</p>
<p>In questa fase <strong>l&#8217;intermediario è obbligato a fornire</strong>: il <strong>fair value</strong> del prodotto e <strong>tutti i costi</strong> (compresi quelli a manifestazione differita) che gravano sulle tasche del cliente. Non solo: al cliente deve esser presentato il <strong>valore di smobilizzo dell&#8217;operazione nell&#8217;istante immediatamente successivo alla transazione</strong>, con l&#8217;obbligo di considerare invariate le condizioni di mercato.</p>
<p>Nei casi in cui sono previsti degli obblighi informativi per la tipologia di prodotto, l&#8217;intermediario è obbligato a fornire anche le <strong>modalità di smobilizzo</strong> delle posizioni evidenziando le eventuali difficoltà di liquidazione e dei conseguenti effetti sui costi, tempi d&#8217;esecuzione. </p>
<p>Se l&#8217;intermediario di riferimento è l&#8217;unica fonte di liquidità (o da entità riconducibili allo stesso gruppo) occorre precisare le regole di pricing applicate.</p>
<p>Per permettere una migliore comprensione, da parte del cliente, del profilo rischio-rendimento e dei costi connessi <strong>l&#8217;intermediario è obbligato a fornire nell&#8217;apposito set informativo confronti con prodotti semplici</strong> (prodotti <em>risk free</em> o simili) di analoga durata o dove presenti prodotti succedanei di larga diffusione.</p>
<p>Nella presentazione di strutture di rischio complesse, è utile che l&#8217;intermediario fornisca al cliente diverse analisi di scenario di rendimenti prodotti medianti simulazioni effettuate &#8220;secondo metodologie oggettive&#8221;.</p>
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		<title>Vendita di prodotti illiquidi: Consob impone correttezza e trasparenza</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia dei Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti illiquidi]]></category>
		<category><![CDATA[TUF - Testo unico della Finanza]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;authority italiana per le società e la borsa indica agli intermediari finanziari norme più trasparenti e più corrette per il collocamento al pubblico di obbligazioni bancarie, polizze assicurative e derivati OTC e tutti i prodotto poco liquidi. In pratica la Consob, vista la situazione di tensione finanziaria degli ultimi tempi, legifera su alcuni aspetti già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;authority italiana per le società e la borsa indica agli intermediari finanziari norme più trasparenti e più corrette per il collocamento al pubblico di obbligazioni bancarie, polizze assicurative e derivati OTC e tutti i <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/tag/prodotti-illiquidi">prodotto poco liquidi</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3419" title="Commissione nazionale per le società e la borsa" src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/03/consob_targa.jpg" alt="Commissione nazionale per le società e la borsa" width="430" height="197" /></p>
<p>In pratica la Consob, vista la situazione di tensione finanziaria degli ultimi tempi, legifera su alcuni aspetti già contenuti all&#8217;interno del <a href="http://www.consob.it/documenti/bollettino_pdf/dlgs58_2004.pdf">TUF</a> e della <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/MiFID">MiFID</a> agendo a tutela di chi soffre del <em>gap informativo</em> (la clientela retail) disponendo ulteriori specifiche già predisposte dai due <em>framework</em>. <span id="more-3410"></span></p>
<p>La <a href="http://www.consob.it/documenti/bollettino2009/c9019104.pdf">comunicazione Consob n.9019104 del 2 Marzo 2009 &#8211; Livello 3 Regolamento Intermediari</a> s&#8217;inserisce nel contesto dedicato alle regole di condotta degli intermediari con il preciso scopo di agire &#8220;<em>in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti</em>&#8221; (art.19 della MiFID).</p>
<p>L&#8217;Authority fornisce la definizione di prodotti illiquidi:</p>
<blockquote><p>[...] quelli che determinano per l&#8217;investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità d&#8217;interessi in acquisto o in vendita.</p></blockquote>
<p>Da sottolineare che la <strong>condizione di liquidità è presunta per i titoli quotati</strong> sui mercati regolamentati o sui MTF (<em>multi-lateral trading facilities</em>, le piattaforme di negoziazione). Per taluni titoli potrebbe esser assicurata con l&#8217;impegno al riacquisto da parte dell&#8217;intermediario con pricing fissato con gli stessi criteri con cui si è formato nel mercato primario.</p>
<p>Le disposizioni imposte dalla Consob a tutela della clientela retail afferiscono a tre caratteristiche del servizio d&#8217;investimento. Ognuna di esser merita una più ampia trattazione per cui invito chi sia in cerca di consigli prima di investire di dare una letta.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/le-misure-di-trasparenza-per-la-vendita-di-prodotti-illiquidi-imposte-da-consob.html">Misure di trasparenza</a></li>
<li>Presidi di correttezza in relazione alle modalità di <em>pricing</em></li>
<li>Graduazione dell&#8217;offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica d&#8217;adeguatezza/appropriatezza degli investimenti</li>
</ol>
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		<title>Riprende lo short selling italiano con l&#8217;autorizzazione Consob</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accade in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[delibere]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[short selling]]></category>

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		<description><![CDATA[Le previsioni dell&#8217;andamento del mercato dei titoli danno beltempo. O per lo meno la burrasca è acqua passata: nonostante l&#8217;incidenza della borsa sul pil sia diminuita nel 2008 del 23% (contro l&#8217;oltre 47% del 2007) la Consob ha autorizzato lo short selling sul MTA escludendo i 47 titoli. Dopo il 2008 borsistico da buttare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le previsioni dell&#8217;andamento del mercato dei titoli danno beltempo. O per lo meno la burrasca è acqua passata: nonostante l&#8217;incidenza della borsa sul pil sia diminuita nel 2008 del 23% (contro l&#8217;oltre 47% del <a href="http://www.piccolosocrate.com/blog/2007">2007</a>) la Consob ha autorizzato lo short selling sul MTA escludendo i 47 titoli.</p>
<p><img src="http://www.piccolosocrate.com/media/uploads/2009/01/consob_autorizzazione_short_selling_gennaio_2009.jpg" alt="Short selling?" title="Short selling?" width="430" height="132" class="alignnone size-full wp-image-2982" /></p>
<p>Dopo il <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/12/bilancio-piazza-affari-statistiche.shtml?uuid=bc028b58-d684-11dd-bdae-6ee43a9666ae&#038;DocRulesView=Libero">2008 borsistico da buttare</a> la Consob ha evitato che operazioni speculative o nuovi scandali trainassero nuovamente nello sprofondo tutti i titoli bancari, assicurativi e soggetti ad nuovi aumenti di capitale.<span id="more-2980"></span></p>
<p>La <a href="http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2008/d16765.htm">delibera Consob n.16765 titolata &#8220;Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l&#8217;ordinato svolgimento delle negoziazioni e l&#8217;integrità dei mercati&#8221;</a> è valida per i prossimi 30 giorni, fin alla mezzanotte del 31 gennaio. Cauto ottimismo o piedi di piombo un po&#8217; più liberi per rendere meno illiquido il mercato?</p>
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		<title>Dal Cesr via Consob, la guida per i consumatori italiani &#8220;Investire in prodotti finanziari&#8221;</title>
		<link>http://www.piccolosocrate.com/blog/dal-cesr-la-guida-per-i-consumatori-italiani-su-come-investire.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sproloqui saccenti]]></category>
		<category><![CDATA[Cesr]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[guide investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[MiFID]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, meglio conosciuta come Consob, ha diramato pochi giorni fa la versione in lingua italiana per la guida per i consumatori su come investire secondo la direttiva MiFID. Il file è in formato .pdf, scaricabile qui. Dopo una prima parte esplicativa della direttiva, il file si articola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</em>, meglio conosciuta come <a href="http://www.consob.it/" target="_blank">Consob</a>, ha diramato pochi giorni fa la versione in lingua italiana per la guida per i consumatori su come investire secondo la direttiva MiFID.  Il file è in formato .pdf, scaricabile <a href="http://www.consob.it/documenti/risparmiatori/consumers_guide_mifid_cesr_ITA1.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Dopo una prima parte esplicativa della direttiva, il file si articola in tre sezioni:</p>
<p>1. <strong>Prima di investire</strong><br />
A quale tipologia di cliente appartieni?<br />
Quali servizi ti possono venire offerti?<br />
Quali informazioni ti verranno fornite prima di investire?</p>
<p>2. <strong>Durante e dopo l&#8217;investimento</strong><br />
Che cosa avviene quando dai un ordine ad un&#8217;impresa d&#8217;investimento?<br />
Quali informazioni ti verranno fornite durante e dopo l&#8217;investimento?</p>
<p>3. <strong>Obblighi vigenti</strong><br />
I Conflitti d&#8217;interesse<br />
Salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del cliente<br />
Reclami della clientela</p>
<p>E.. conclusioni finali <img src='http://www.piccolosocrate.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
 ]]></content:encoded>
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