Quando il cliente informato tratta prodotti finanziari standardizzati (azioni, titoli di stato, obbligazioni etc…) percepisce la maggior parte delle carattteristiche intrinseche. In capo all’intermediario rimane l’obbligo di trasparenza sui costi.

Trasparenza nell'attività bancaria verso il cliente

In fase di proposizione di “prodotti finanziari illiquidi”, oltre alla canonica trasparenza ex ante in cui vengono fornite anche raccomandazioni operative e alla trasparenza ex post (consegna della scheda del prodotto) la Consob raccomanda di scomporre l’operazione finanziaria nelle sue componenti semplici (c.d unbundling).

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