L’authority italiana per le società e la borsa indica agli intermediari finanziari norme più trasparenti e più corrette per il collocamento al pubblico di obbligazioni bancarie, polizze assicurative e derivati OTC e tutti i prodotto poco liquidi.

Commissione nazionale per le società e la borsa

In pratica la Consob, vista la situazione di tensione finanziaria degli ultimi tempi, legifera su alcuni aspetti già contenuti all’interno del TUF e della MiFID agendo a tutela di chi soffre del gap informativo (la clientela retail) disponendo ulteriori specifiche già predisposte dai due framework.

La comunicazione Consob n.9019104 del 2 Marzo 2009 – Livello 3 Regolamento Intermediari s’inserisce nel contesto dedicato alle regole di condotta degli intermediari con il preciso scopo di agire “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” (art.19 della MiFID).

L’Authority fornisce la definizione di prodotti illiquidi:

[...] quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità d’interessi in acquisto o in vendita.

Da sottolineare che la condizione di liquidità è presunta per i titoli quotati sui mercati regolamentati o sui MTF (multi-lateral trading facilities, le piattaforme di negoziazione). Per taluni titoli potrebbe esser assicurata con l’impegno al riacquisto da parte dell’intermediario con pricing fissato con gli stessi criteri con cui si è formato nel mercato primario.

Le disposizioni imposte dalla Consob a tutela della clientela retail afferiscono a tre caratteristiche del servizio d’investimento. Ognuna di esser merita una più ampia trattazione per cui invito chi sia in cerca di consigli prima di investire di dare una letta.

  1. Misure di trasparenza
  2. Presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing
  3. Graduazione dell’offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica d’adeguatezza/appropriatezza degli investimenti